1. Nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre 2021

1. Nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre 2021 è dichiarato – nell’intero territorio comunale – lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, ovvero sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, nonché, orti, parchi e giardini pubblici e privati.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci le aree suddette è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell’evento.

2. E’ tassativamente vietato – durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi – nelle aree individuate al punto 1 di:

• bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole ovvero la combustione di residui vegetali forestali anche ai sensi del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;

• accendere fuochi di ogni genere;

• far brillare mine o usare esplosivi;

• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

• fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

• esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

3. I proprietari ed i conduttori – a qualsiasi titolo – di aree boscate, hanno l’obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive – di larghezza almeno di 5 metri – lungo tutto il perimetro dell’area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti.

4. I proprietari e conduttori – a qualsiasi titolo – di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali ecc nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l’obbligo di provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono, inoltre, provvedere – a propria cura e spese – a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti – che possano costituire veicolo di incendio – ai fini della tutela della pubblica incolumità.

7. I gestori delle strade di ogni ordine e tipo, nonché, i gestori delle linee ferrate, che attraversano il territorio comunale devono provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di almeno 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.

8. I Comandi Militari devono adottare, durante l’esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

8. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

9. Sono, altresì, fatti salvi tutti i divieti ed obblighi di cui agli artt. 75 e 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;

10. Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, ovvero, dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, dell’art. 178-bis del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché degli artt. 449 e 650 del C.P. Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

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