LA CISL DI SALERNO VINCE ANCHE FUORI CASA ART. 42 BIS DLGS 151/2001

LA CISL DI SALERNO VINCE ANCHE FUORI CASA

ART. 42 BIS DLGS 151/2001

Breve commento alla Ordinanza RG n. 968/2021 del 06.10.2021 – Tribunale di Paola – Sezione Lavoro.

L’ASP – Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, a seguito di richiesta e di consequenziale concessione di assegnazione temporanea presso l’ASL Salerno da parte di una lavoratrice madre di un neonato per il ricongiungimento familiare, non le riconosceva il nulla osta in uscita. Il Tribunale di Paola – Sezione Lavoro, con ordinanza del 6 ottobre 2021, ha confermato la tesi da sempre sostenuta dalla CISL FP di Salerno

e prontamente rigettata dalla Direzione dell’Ufficio Risorse Umane dell’ASP di Cosenza, sottoposta al suo vaglio per la fattispecie in esame dal legale della sigla sindacale avv. Gaetano Galotto, secondo il quale la momentanea perdita di un Tecnico di Radiologia non può causare all’attività organizzativa un oggettivo ed inevitabile impedimento ovvero un “irrimediabile disagio” tale da prevalere rispetto alla tutela costituzionalmente prevista in favore della maternità e della famiglia. Una vittoria importante per la CISL FP del Reggente Pietro Antonacchio che da tempo si è battuto, nelle diverse sedi, al fine di richiedere la suddetta corretta applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001. “Spiace dover constatare che basilari diritti costituzionalmente protetti, quali la maternità ed il ricongiungimento familiare, debbano essere sottoposti al vaglio della Magistratura del Lavoro, tra l’altro presso differenti Tribunali dislocati su tutto il territorio nazionale, per una mancata apertura da parte delle Dirigenze del Personale a qualsiasi tipo di confronto per venire incontro alle incontestabili esigenze delle lavoratrici madri”, prosegue Antonacchio. Ebbene, il Giudice del Lavoro, nell’ordinanza del 6 ottobre 2021 ha statuito che l’Azienda Sanitaria: “[…] non fornisce dati concreti diretti a dimostrare che il temporaneo trasferimento della ricorrente comporterebbe per il servizio un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, relativi ad es. ai dati di organico, ad eventuali scoperture, ad assenze di dipendenti e loro durata, allo stato attuale di sofferenza del servizio ecc… […] “.

Il Reggente CISL FP Salerno

Pietro Antonacchio

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

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